Accordo di riservatezza

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Allo scopo di valutare ed eventualmente entrare in una trattativa commerciale (“Accordo"), IBS Moulding Srl Società Benefit, per sé stessa, per i suoi associati, per le società collegate e altre parti identificate di seguito, concordano e accettano quanto segue:

  1. L’obbligo di riservatezza entrerà in vigore alla data di sottoscrizione ed accettazione del presente accordo dal soggetto identificato sotto.
  2. La parte ("Parte Rivelante") può rivelare alla controparte (“Parte Ricevente") le informazioni pertinenti che vengono considerate riservate ("Informazioni confidenziali").
  3. La Parte Ricevente può usare Informazioni confidenziali al solo scopo di elaborare e proporre soluzioni in merito all’ accordo. La Parte Ricevente deve utilizzare un ragionevole grado di attenzione, nel rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali vigente, per proteggere le informazioni riservate e prevenire qualsiasi uso non autorizzato o la divulgazione di informazioni confidenziali. La Parte Ricevente può condividere Informazioni riservate con i propri dipendenti, direttori, agenti o fornitori che abbiano necessità di venirne a conoscenza e siano legati alla Parte Ricevente da un previo accordo scritto che li obbliga a mantenere la riservatezza delle informazioni.
  4. Informazioni confidenziali non includono informazioni che:
    • Ricevente conosceva senza restrizioni prima del ricevimento dal Rivelante;
    • sono pubblicamente diffuse e a disposizione non per fatto del Ricevente;
    • sono state ricevute in modo corretto e legale da parte dei terzi senza obbligo di riservatezza;
    • sono state ottenute e sviluppate indipendente dal destinatario ricevente. Una parte può rivelare le informazioni confidenziali quando sia costretta per legge se fornisce previa ragionevole e motivata notifica con il necessario preavviso alla controparte, a meno che vi sia un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o amministrativa che stabilisca che non deve essere data notifica alla controparte.
  5. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con trenta giorni di preavviso scritto, ma le disposizioni di questo accordo dureranno sino al momento in cui le informazioni riservate possano essere comunicate o divulgate in quanto divenute di pubblico dominio o per altre legittime ragioni.
  6. A meno che le parti non abbiano altri accordi scritti, il Ricevente ha comunque l’obbligo di proteggere le informazioni confidenziali fino alla scadenza di cinque anni dalla ricezione delle medesime.
  7. Questo accordo non impone alcun obbligo di procedere con qualsiasi trattativa commerciale.
  8. Nessuna delle parti acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale ai sensi del presente accordo, tranne i diritti limitati all’utilizzo delle necessarie informazioni confidenziali ai fini dell’eventuale accordo.
  9. Questo accordo non crea alcuna partnership o diverso accordo contrattuale. Questo accordo non è cedibile o trasferibile da una delle parti, senza previo autorizzazione scritta della controparte.
  10. Questo accordo sostituisce qualsiasi accordo precedente o contemporaneo e costituisce l’intero corpo delle obbligazioni assunte dalle Parti in materia di riservatezza delle informazioni.
  11. Eventuali emendamenti devono essere definiti in forma scritta. La mancata applicazione di uno dei punti del presente accordo non costituisce una rinuncia al dettato dello stesso.
  12. Questo accordo è regolato dalla legge italiana. Il Foro esclusivo per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è quello di Como, Italia.
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